Art. 24.
(Modalità di concessione).

      1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), è deliberata dalla Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
      2. Con la delibera di cui al comma 1, la Commissione per il cinema e l'audiovisivo determina l'ammontare del contributo e le relative modalità della sua erogazione. La procedura per l'approvazione della delibera e la documentazione richiesta sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

 

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      3. L'Agenzia, previa verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione prodotta dall'impresa e relativa alla richiesta dei contributi di cui all'articolo 21, rilascia, entro un anno dalla delibera di cui al comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 26. Tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, su richiesta dell'impresa per motivate circostanze di particolare rilievo. Alla scadenza del termine di un anno dalla delibera di cui al comma 2, in difetto della predetta autorizzazione, l'impresa decade dalla concessione del contributo.